31 luglio 2009
Il 29 luglio 2009 è stato sottoscritto, dalla Direzione Scolastica Regionale e dalle Organizzazioni sindacali regionali, il contratto integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, ATA ed educativo della Campania
vai al Contratto integrativo regionale
Queste le novità rispetto al contratto dello scorso anno:
– Nella premessa si ribadisce che i provvedimenti di utilizzazione possono essere emanati solo dopo la definizione dell’organico di fatto, a seguito di informativa alle OO.SS.
– Quando all’art. 3, “scambio fra i coniugi”, si scrive che tale provvedimento “configura l’istituto dell’assegnazione provvisoria”, la principale conseguenza è che, in eventuali graduatorie, nel calcolo del punteggio non è valutata la continuità di servizio.
– All’art. 4 si stabilisce che il quadro complessivo delle disponibilità deve essere comprensivo dei posti di cui all’art. 5, commi 5, 8 e 9: vale a dire che devono essere disponibili per le operazioni tutti i posti, compresi quelli a disposizione (cosiddetti anche a zero ore). Importante novità riguarda le informative degli UU.SS.PP. alle OO.SS.: si supera l’indicazione dello scorso anno “le OO. SS. si riservano di chiedere approfondimenti per le singole province” e si stabilisce che le “informative saranno fornite dagli UU.SS.PP. alle OO.SS. provinciali”.
– L’art. 6, “Personale docente ex soprannumerario”, nella sua stringatezza, mi sembra chiaro e importante. Su questo punto c’è stata la maggiore resistenza dell’Amministrazione. In pratica, si è stabilito che il personale docente, avente titolo al rientro nella scuola di ex titolarità in quanto beneficiario della precedenza di cui all’art. 8, c.1, punto 2 del CCNI, se interessato può tornare in tale scuola senza alcun limite, se non quello numerico dell’esubero, né vincoli (l’Amministrazione era per un piano di utilizzazione che distribuisse i docenti sul territorio con il fine di utilizzo sulle supplenze brevi). Altro punto importante: tale rientro è disposto nel rispetto del punteggio degli interessati, indipendentemente dalla destinazione avuta con la mobilità.
– L’art. 7, “Personale ATA”, è il vecchio art. 6, ma completamente riscritto. Ovviamente, per la copertura dei posti disponibili di DSGA si è tenuto conto delle novità contrattuali, in particolare della sequenza del 25.07.08, precisando con chiarezza l’ordine delle operazioni. Per quanto riguarda la graduatoria degli Assistenti amministrativi che intendono essere utilizzati come DSGA in altre scuole, sono meglio esplicitati i punteggi da attribuire ed è chiarito che la graduatoria è utilizzabile esclusivamente per incarichi su posti disponibili e/o vacanti fino al 31 agosto e al 30 giugno. Esplicitato (più che nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) che l’assistente amministrativo utilizzato su posto di DSGA deve essere sostituito con supplente.
– Nell’art.8 , “Assegnazione provvisoria”, si sono aggiunti chiarimenti e qualche modifica nel rispetto del CCNI. In particolare, vi sono vincoli per l’assegnazione provvisoria in altro ordine di scuola o classe di concorso, che non riducono la possibilità dell’assegnazione provvisoria per gli interessati ad avvicinarsi, riducono la possibilità che tale strumento possa essere utilizzato al solo scopo di insegnamento in altro ruolo o classe di concorso. Questo, insieme ad esempio all’assegnazione provvisoria interprovinciale, è uno degli istituti maggiormente contrastati dai precari, in particolare quelli delle superiori. La seguente frase del CIR mi pare sia fondamentale per il rispetto dei diritti degli interessati all’assegnazione provvisoria e dei controinteressati: “Il docente, quindi, non può ottenere l’assegnazione provvisoria in altro ruolo (o altra classe di concorso) se prima non sono state esperite tutte le opportunità nel ruolo (o altra classe di concorso) di appartenenza, nel senso che nessuna preferenza può essere presa in esame per altro ruolo (o altra classe di concorso) se questa non risulti presente nell’istanza relativa al proprio ruolo (o altra classe di concorso)”.
– Anche nell’art. 9, “Norme procedurali”, vi è qualche puntualizzazione importante, come quella sulla rettifica delle operazioni in caso di disponibilità “dimenticate” e sulla tutela dei supplenti (ultimo periodo).
In conclusione, il Contratto regionale mi sembra un utile strumento per il Sindacato, a tutti i livelli, per meglio difendere i diritti dei lavoratori. In particolare, ci sono pezzi che dovrebbero ridurre azioni completamente a discapito dei precari: l’art. 6 che, prevedendo il rientro nella sede di ex titolarità di tutti gli aventi titolo nei limiti numerici dell’esubero, anche a disposizione, va in senso diverso da quello voluto dall’Amministrazione che avrebbe desiderato un utilizzo del personale predeterminando un piano di disponibilità finalizzato alla copertura di supplenze brevi; l’art. 8 con i vincoli alle assegnazioni provvisorie in altro ordine di scuola o per altra classe di concorso; l’ultimo periodo dell’art. 9 che vieta lo stillicidio di continua sottrazione di posti per le supplenze una volta terminata la fase dell’assegnazione provvisoria. Di più, in questo contratto riguardante il personale a tempo indeterminato, non era possibile fare per i precari. Per questi la battaglia continua in tutte le altre sedi ed occasioni. [G. Vassallo]
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31 luglio 2009
Il 29 luglio 2009 è stato sottoscritto, dalla Direzione Scolastica Regionale e dalle Organizzazioni sindacali regionali, il contratto integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, ATA ed educativo della Campania
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Queste le novità rispetto al contratto dello scorso anno:
– Nella premessa si ribadisce che i provvedimenti di utilizzazione possono essere emanati solo dopo la definizione dell’organico di fatto, a seguito di informativa alle OO.SS.
– Quando all’art. 3, “scambio fra i coniugi”, si scrive che tale provvedimento “configura l’istituto dell’assegnazione provvisoria”, la principale conseguenza è che, in eventuali graduatorie, nel calcolo del punteggio non è valutata la continuità di servizio.
– All’art. 4 si stabilisce che il quadro complessivo delle disponibilità deve essere comprensivo dei posti di cui all’art. 5, commi 5, 8 e 9: vale a dire che devono essere disponibili per le operazioni tutti i posti, compresi quelli a disposizione (cosiddetti anche a zero ore). Importante novità riguarda le informative degli UU.SS.PP. alle OO.SS.: si supera l’indicazione dello scorso anno “le OO. SS. si riservano di chiedere approfondimenti per le singole province” e si stabilisce che le “informative saranno fornite dagli UU.SS.PP. alle OO.SS. provinciali”.
– L’art. 6, “Personale docente ex soprannumerario”, nella sua stringatezza, mi sembra chiaro e importante. Su questo punto c’è stata la maggiore resistenza dell’Amministrazione. In pratica, si è stabilito che il personale docente, avente titolo al rientro nella scuola di ex titolarità in quanto beneficiario della precedenza di cui all’art. 8, c.1, punto 2 del CCNI, se interessato può tornare in tale scuola senza alcun limite, se non quello numerico dell’esubero, né vincoli (l’Amministrazione era per un piano di utilizzazione che distribuisse i docenti sul territorio con il fine di utilizzo sulle supplenze brevi). Altro punto importante: tale rientro è disposto nel rispetto del punteggio degli interessati, indipendentemente dalla destinazione avuta con la mobilità.
– L’art. 7, “Personale ATA”, è il vecchio art. 6, ma completamente riscritto. Ovviamente, per la copertura dei posti disponibili di DSGA si è tenuto conto delle novità contrattuali, in particolare della sequenza del 25.07.08, precisando con chiarezza l’ordine delle operazioni. Per quanto riguarda la graduatoria degli Assistenti amministrativi che intendono essere utilizzati come DSGA in altre scuole, sono meglio esplicitati i punteggi da attribuire ed è chiarito che la graduatoria è utilizzabile esclusivamente per incarichi su posti disponibili e/o vacanti fino al 31 agosto e al 30 giugno. Esplicitato (più che nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) che l’assistente amministrativo utilizzato su posto di DSGA deve essere sostituito con supplente.
– Nell’art.8 , “Assegnazione provvisoria”, si sono aggiunti chiarimenti e qualche modifica nel rispetto del CCNI. In particolare, vi sono vincoli per l’assegnazione provvisoria in altro ordine di scuola o classe di concorso, che non riducono la possibilità dell’assegnazione provvisoria per gli interessati ad avvicinarsi, riducono la possibilità che tale strumento possa essere utilizzato al solo scopo di insegnamento in altro ruolo o classe di concorso. Questo, insieme ad esempio all’assegnazione provvisoria interprovinciale, è uno degli istituti maggiormente contrastati dai precari, in particolare quelli delle superiori. La seguente frase del CIR mi pare sia fondamentale per il rispetto dei diritti degli interessati all’assegnazione provvisoria e dei controinteressati: “Il docente, quindi, non può ottenere l’assegnazione provvisoria in altro ruolo (o altra classe di concorso) se prima non sono state esperite tutte le opportunità nel ruolo (o altra classe di concorso) di appartenenza, nel senso che nessuna preferenza può essere presa in esame per altro ruolo (o altra classe di concorso) se questa non risulti presente nell’istanza relativa al proprio ruolo (o altra classe di concorso)”.
– Anche nell’art. 9, “Norme procedurali”, vi è qualche puntualizzazione importante, come quella sulla rettifica delle operazioni in caso di disponibilità “dimenticate” e sulla tutela dei supplenti (ultimo periodo).
In conclusione, il Contratto regionale mi sembra un utile strumento per il Sindacato, a tutti i livelli, per meglio difendere i diritti dei lavoratori. In particolare, ci sono pezzi che dovrebbero ridurre azioni completamente a discapito dei precari: l’art. 6 che, prevedendo il rientro nella sede di ex titolarità di tutti gli aventi titolo nei limiti numerici dell’esubero, anche a disposizione, va in senso diverso da quello voluto dall’Amministrazione che avrebbe desiderato un utilizzo del personale predeterminando un piano di disponibilità finalizzato alla copertura di supplenze brevi; l’art. 8 con i vincoli alle assegnazioni provvisorie in altro ordine di scuola o per altra classe di concorso; l’ultimo periodo dell’art. 9 che vieta lo stillicidio di continua sottrazione di posti per le supplenze una volta terminata la fase dell’assegnazione provvisoria. Di più, in questo contratto riguardante il personale a tempo indeterminato, non era possibile fare per i precari. Per questi la battaglia continua in tutte le altre sedi ed occasioni. [G. Vassallo]