martedì, Dicembre 24, 2024
HomeNews20120727 FLC - Le ferie sono un diritto dei lavoratori, anche di...

20120727 FLC – Le ferie sono un diritto dei lavoratori, anche di quelli precari

27 luglio 2012

[da www.flcgil.it – 20.07.2012]

Le ferie sono un diritto per tutti i lavoratori, anche per quelli precari

Abbiamo già riferito che tra le misure previste dal DL 95 del 6 luglio 2012 c’è quella riguardante il divieto di monetizzazione delle ferie per il personale che non le ha potuto fruire.

Si tratta dell’art. 5 comma 8 che introduce una norma a nostro parere illegittima, dal momento che il diritto al riposo compensativo è previsto dalla Costituzione.

La norma in questione, al pari di altre che abbiamo già commentate, risulta inapplicabile allo specifico del lavoro scolastico.

Nella scuola le ferie vengono pagate esclusivamente ai supplenti saltuari e a quelli nominati fino al termine delle attività didattiche. La natura di questi contratti serve a coprire esigenze di carattere temporaneo per cui è materialmente impossibile che questo personale possa usufruire delle ferie durante il periodo di servizio; negare loro anche il pagamento significherebbe violare un principio costituzionale.
Pertanto abbiamo proposto che, in sede di conversione in legge del Decreto Legge, venga fatta questa necessaria specificazione per evitare l’insorgere di inutili conflittualità nelle scuole.

Secondo noi nessun problema di interpretazione della norma si pone per questo anno scolastico: tenuto conto che il DL 95/12 è stato pubblicato sulla G.U. il 6 luglio 2012, entrando in vigore il 7 luglio 2012, e che non ha decorrenza retroattiva, restano quindi salvi i diritti dei supplenti (docenti ed ATA) che hanno maturato le ferie entro il 30 giugno e non le hanno potute fruire.

Nonostante questo ed in attesa che si apra il tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio ha emanato una nota applicativa/esplicativa del DL 95/2012 con la quale, relativamente all’art. 5 comma 8, afferma che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per la mancata fruizione delle ferie si applica anche al personale scolastico sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato non specificando che non si può applicare per il corrente anno scolastico e non chiarendo così, come invece sarebbe necessario, che la norma non va applicata retroattivamente.

Le scuole hanno bisogno di note chiare e rispettose dei diritti dei lavoratori non di pronunciamenti inutili e fuorvianti. Per questo siamo intervenuti presso il MIUR insieme agli altri sindacati e insisteremo per impedire ogni violazione dei diritti dei precari.

27 luglio 2012

[da www.flcgil.it – 20.07.2012]

Le ferie sono un diritto per tutti i lavoratori, anche per quelli precari

Abbiamo già riferito che tra le misure previste dal DL 95 del 6 luglio 2012 c’è quella riguardante il divieto di monetizzazione delle ferie per il personale che non le ha potuto fruire.

Si tratta dell’art. 5 comma 8 che introduce una norma a nostro parere illegittima, dal momento che il diritto al riposo compensativo è previsto dalla Costituzione.

La norma in questione, al pari di altre che abbiamo già commentate, risulta inapplicabile allo specifico del lavoro scolastico.

Nella scuola le ferie vengono pagate esclusivamente ai supplenti saltuari e a quelli nominati fino al termine delle attività didattiche. La natura di questi contratti serve a coprire esigenze di carattere temporaneo per cui è materialmente impossibile che questo personale possa usufruire delle ferie durante il periodo di servizio; negare loro anche il pagamento significherebbe violare un principio costituzionale.
Pertanto abbiamo proposto che, in sede di conversione in legge del Decreto Legge, venga fatta questa necessaria specificazione per evitare l’insorgere di inutili conflittualità nelle scuole.

Secondo noi nessun problema di interpretazione della norma si pone per questo anno scolastico: tenuto conto che il DL 95/12 è stato pubblicato sulla G.U. il 6 luglio 2012, entrando in vigore il 7 luglio 2012, e che non ha decorrenza retroattiva, restano quindi salvi i diritti dei supplenti (docenti ed ATA) che hanno maturato le ferie entro il 30 giugno e non le hanno potute fruire.

Nonostante questo ed in attesa che si apra il tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali, la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio ha emanato una nota applicativa/esplicativa del DL 95/2012 con la quale, relativamente all’art. 5 comma 8, afferma che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per la mancata fruizione delle ferie si applica anche al personale scolastico sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato non specificando che non si può applicare per il corrente anno scolastico e non chiarendo così, come invece sarebbe necessario, che la norma non va applicata retroattivamente.

Le scuole hanno bisogno di note chiare e rispettose dei diritti dei lavoratori non di pronunciamenti inutili e fuorvianti. Per questo siamo intervenuti presso il MIUR insieme agli altri sindacati e insisteremo per impedire ogni violazione dei diritti dei precari.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments