17 agosto 2012
[dal sito della FLC Nazionale http://www.flcgil.it]
Dopo le nostre sollecitazioni, pubblicata una nota di chiarimenti sui posti da accantonare per le vertenze relative alle immissioni in ruolo 2010/2011
Alcuni uffici territoriali del MIUR avevano erroneamente interpretato tale accantonamento come una riduzione del contingente assegnato, mentre lo stesso è solo relativo alle disponibilità in organico di diritto.
Abbiamo immediatamente segnalato questa situazione e con questa nota viene definitivamente chiarito che i posti da accantonarsi per le vertenze incidono solo sulle disponibilità di posti in organico di diritto e non sul contingente 2012/13, che va comunque sempre salvaguardato con eventuali recuperi su altri insegnamenti, qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti o di aspiranti (DM 74/12 art. 2 comma 5).
_____________________
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito provinciale
Loro Sedi
OGGETTO: D.M. 74 del 10 agosto 2012 – Chiarimenti.
A seguito di segnalazioni pervenute per le vie brevi da parte di taluni Uffici scolastici regionali in merito all’ articolo 2 comma 4 del DM 74 del 10 Agosto 2012, si precisa che le operazioni di assunzione a tempo indeterminato devono essere disposte sull’intero contingente assegnato per l’anno scolastico 2012/13 e che conseguentemente rimangono accantonati sul contingente dell’anno scolastico 2010/11 i posti che verranno attribuiti a seguito della definizione dei contenziosi concernenti i docenti inseriti “ a pettine “nelle graduatorie ad esaurimento.
Resta inteso che ciascun ufficio provvederà a verificare la effettiva disponibilità dei posti in organico di diritto tenendo conto dei sopra citati accantonamenti. Nel caso in cui la disponibilità risulti inferiore al contingente assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate ai sensi dell’ articolo 2 comma 5 (ad esempio disponibilità 10, contingente 6 ,accantonamenti 5, si effettuano 5 nomine sul nuovo contingente, ma la sesta nomina non si perde e si recupera nel limite del contingente provinciale).
Si ringrazia per la collaborazione
Luciano Chiappetta
f.to IL DIRIGENTE
17 agosto 2012
[dal sito della FLC Nazionale http://www.flcgil.it]
Dopo le nostre sollecitazioni, pubblicata una nota di chiarimenti sui posti da accantonare per le vertenze relative alle immissioni in ruolo 2010/2011
Alcuni uffici territoriali del MIUR avevano erroneamente interpretato tale accantonamento come una riduzione del contingente assegnato, mentre lo stesso è solo relativo alle disponibilità in organico di diritto.
Abbiamo immediatamente segnalato questa situazione e con questa nota viene definitivamente chiarito che i posti da accantonarsi per le vertenze incidono solo sulle disponibilità di posti in organico di diritto e non sul contingente 2012/13, che va comunque sempre salvaguardato con eventuali recuperi su altri insegnamenti, qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti o di aspiranti (DM 74/12 art. 2 comma 5).
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito provinciale
Loro Sedi
OGGETTO: D.M. 74 del 10 agosto 2012 – Chiarimenti.
A seguito di segnalazioni pervenute per le vie brevi da parte di taluni Uffici scolastici regionali in merito all’ articolo 2 comma 4 del DM 74 del 10 Agosto 2012, si precisa che le operazioni di assunzione a tempo indeterminato devono essere disposte sull’intero contingente assegnato per l’anno scolastico 2012/13 e che conseguentemente rimangono accantonati sul contingente dell’anno scolastico 2010/11 i posti che verranno attribuiti a seguito della definizione dei contenziosi concernenti i docenti inseriti “ a pettine “nelle graduatorie ad esaurimento.
Resta inteso che ciascun ufficio provvederà a verificare la effettiva disponibilità dei posti in organico di diritto tenendo conto dei sopra citati accantonamenti. Nel caso in cui la disponibilità risulti inferiore al contingente assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate verranno recuperate ai sensi dell’ articolo 2 comma 5 (ad esempio disponibilità 10, contingente 6 ,accantonamenti 5, si effettuano 5 nomine sul nuovo contingente, ma la sesta nomina non si perde e si recupera nel limite del contingente provinciale).
Si ringrazia per la collaborazione
Luciano Chiappetta
f.to IL DIRIGENTE