A seguito del nostro ricorso, la sentenza del TAR 5714 del 17 aprile 2015 annulla la circolare 2/14 del Ministero della funzione pubblica, dichiara illegittime disposizioni unilaterali sulla materia e riconduce la questione nell’alveo corretto, ovvero quello contrattuale.
Nella sentenza si affermano alcuni punti molto importanti:
- i permessi che il contratto ha previsto ad altro scopo (motivi personali o di famiglia), così come i permessi brevi o le ferie, non vanno obbligatoriamente utilizzati (come affermato nella circolare 2/14) per giustificare assenze che hanno a che fare con la prevenzione della salute o con la malattia;
- questi permessi per visite mediche, quando non sono direttamente riconducibili alla malattia in quanto tale, sono comunque un diritto sancito dalla legge;
- la sede legittima per regolare la materia è quella contrattuale, così come riconosciuto implicitamente dallo stesso atto d’indirizzo emanato dal Dipartimento della funzione Pubblica all’Aran.
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