Il Tribunale di Latina ha accolto il ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc patrocinato dal legale della FLC CGIL e presentato da una dirigente scolastica alla quale era stata ingiustamente negato il rientro nella regione Campania motivato dalla necessità di assistenza al familiare disabile ex art. 33 L. 104/1992.
Il Giudice ha infatti confermato che la tutela del diritto di assistere le persone disabili deve ritenersi lex specialis, quindi prevalente, non solo rispetto alle disposizioni che prevedono il vincolo triennale di permanenza del Dirigente Scolastico presso l’istituzione scolastica previsto nell’incarico dirigenziale ma anche rispetto alla norma di cui all’art. 35, co. 5 D.lgs n 165/2001 che prevede un vincolo di inamovibilità pluriennale del dipendente.
Nella sentenza il Giudice ha dunque ordinato all’Amministrazione di inserire la ricorrente nel ruolo della Dirigenza scolastica della Regione Campania.
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